Sez. L, Sentenza n. 6909 del 12/08/1987 (Rv. 455105 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PENSIONE DI INVALIDITÀ - PRESUPPOSTI EX LEGGE N. 319 DEL 1975 - INNOVAZIONE EX LEGGE N. 576 - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PENSIONE DI INVALIDITÀ - PRESUPPOSTI EX LEGGE N. 319 DEL 1975 - INNOVAZIONE EX LEGGE N. 576 - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Con riguardo alla pensione d'Invalidità in favore di avvocati e procuratori, la disciplina prevista dalla legge 22 luglio 1975 n. 319 (che subordinava la concessione della pensione alla dimostrazione dell'Esercizio, da parte dell'iscritto, della libera professione con carattere di continuità per almeno dieci anni), ancorché innovata dalla normativa introdotta dalla legge 20 settembre 1980 n. 576 (che non prevede più il requisito della continuità dell'Esercizio professionale), trova non di meno applicazione (ex art. 26 legge del 1980 n. 576 cit.), restando in tale parte ultrattiva, allorché l'integrazione dei presupposti della pensione suddetta e la presentazione della domanda in Sede amministrativa siano avvenuti entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 576, mentre non rileva la circostanza che la domanda in Sede giudiziale sia stata presentata dopo il termine suddetto. (V 2937/87, mass n 452048).*
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 3, Legge 22/07/1975 num. 319 art. 4 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 4 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)