Sez. 3, Sentenza n. 26127 del 07/10/2024 (Rv. 672516-01)
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO | Trasferimento della proprietà di un bene in adempimento di un accordo tra coniugi - Separazione giudiziale - Soggezione alle ordinarie impugnative negoziali - Tutela delle parti e dei terzi - Fondamento.
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO
Il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, giacché quest'ultima spiega efficacia meramente dichiarativa, non incidente sulla natura contrattuale di tale accordo.
Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)