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Sez. 2, Sentenza n. 14568 del 30/05/2025 (Rv. 675376-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOLIDARIETA' | Adozione di un registro degli accessi carente di alcune delle indicazioni prescritte - Disciplina sulla solidarietà dettata dall'art. 6, comma 2, della legge n. 689 del 1981 - Applicabilità al soccidante - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675376-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOLIDARIETA'

Rientrano tra gli obblighi del soccidante, titolare dell'impresa, la vigilanza sulla regolare istituzione e tenuta del registro degli accessi, trattandosi di misura attinente all'organizzazione dell'azienda e all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie riferibili alle funzioni di direzione e controllo che gli sono attribuite; sicché egli risponde in solido con il soccidario, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. n. 689 del 1981, nell'ipotesi di adozione di un registro degli accessi carente di alcune delle indicazioni prescritte.

Cod. Civ. art. 2170, Cod. Civ. art. 2171, Cod. Civ. art. 2173, Cod. Civ. art. 2174, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)