Sez. 2, Sentenza n. 15088 del 30/06/2006 (Rv. 590869 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Disciplina dettata dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981 - Interpretazione estensiva - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
Il sistema della legge 24 novembre 1981, n. 689, preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell'"elemento soggettivo" della violazione (art. 3), delle "cause di esclusione della responsabilità" (art. 4), del "concorso di persone" (art. 5); lo stesso profilo di deroga ad esso apportato attraverso l'istituto della "solidarietà" (art. 6) resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della "riserva di legge" fissato nell'art. 1, (fattispecie relativa ad ordinanza ingiunzione, irrogativa di sanzioni per infrazioni alle norme sulla vaccinazione obbligatoria; la S.C., nell'affermare il principio che precede, ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva configurato un'unica violazione e la responsabilità solidale dei genitori per la mancata sottoposizione della figlia minore alle vaccinazioni contro la poliomielite, il tetano, la difterite e l'epatite B).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)