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Sez. 3 - , Sentenza n. 25599 del 14/12/2016 (Rv. 642333 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Condanna del conduttore al pagamento dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato - Ammissibilità - Fondamento - Maggiorazione per variazione indici ISTAT - Inclusione.
Stato
decisa il 2016-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642333-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

In tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato costituisce un ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, avente fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, comma 1, c.p.c., ed attiene al canone comprensivo delle maggiorazioni per intervenute variazioni degli indici ISTAT, se dovute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 664 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)