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Sez. 3, Ordinanza n. 18318 del 04/07/2024 (Rv. 671939-03)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Danno ex art. 1591 c.c. - Parametro del canone dovuto - Conseguenze - Adeguamento ISTAT - Spettanza - Richiesta del locatore - Necessità - Esclusione - Interessi - Spettanza - Decorrenza.
Stato
decisa il 2024-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671939-03

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

In tema di locazione, il danno ex art. 1591 c.c. va parametrato al canone convenuto e, conseguentemente, si deve ricomprendere pure l'aggiornamento secondo indici ISTAT, se previsto dal contratto, senza necessità di costituzione in mora e anche se il locatore non ne ha fatto espressa richiesta, e, inoltre, sugli importi dovuti spettano gli interessi, a far data dalle singole scadenze mensili di occupazione.

Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)