Sez. 3, Ordinanza n. 18318 del 04/07/2024 (Rv. 671939-03)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Danno ex art. 1591 c.c. - Parametro del canone dovuto - Conseguenze - Adeguamento ISTAT - Spettanza - Richiesta del locatore - Necessità - Esclusione - Interessi - Spettanza - Decorrenza.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
In tema di locazione, il danno ex art. 1591 c.c. va parametrato al canone convenuto e, conseguentemente, si deve ricomprendere pure l'aggiornamento secondo indici ISTAT, se previsto dal contratto, senza necessità di costituzione in mora e anche se il locatore non ne ha fatto espressa richiesta, e, inoltre, sugli importi dovuti spettano gli interessi, a far data dalle singole scadenze mensili di occupazione.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)