Sez. 5, Sentenza n. 37565 del 04/04/2003 Ud. (dep. 03/10/2003) Rv. 228296 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta per distrazione - Atti di disposizione che determinano l'insorgenza di obbligazioni concernenti beni dell'impresa - Configurabilità del reato - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta, gli atti di disposizione che determinano un vincolo per il patrimonio dell'impresa fallita, creando obbligazioni pertinenti alla destinazione di un bene (nella specie, la stipulazione di un contratto preliminare di vendita immobiliare), possono configurare una ipotesi di distrazione solo quando detto vincolo sia privo di inerenza alle finalità dell'impresa stessa. In caso contrario, si tratta di atti gestionali le cui conseguenze sul patrimonio della fallita e sui diritti dei creditori sono regolate dalla legge, senza che l'eventuale permanenza di diritti dei terzi possa assumere la valenza di evento distrattivo. (In applicazione del principio enunciato la Corte ha stabilito l'irrilevanza di contratti preliminari di vendita stipulati dai responsabili di una impresa edile a favore di società loro riferibili, sebbene tali società - una volta prescelta dal curatore la via dello scioglimento dei contratti - si trovassero a vantare un privilegio in ordine alla restituzione degli acconti versati, secondo il disposto del comma 5 dell'art 72 legge fall. e dell'art. 2775 bis cod.civ.)
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2775 bis, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)