Sez. 5, Sentenza n. 35591 del 20/06/2017 Ud. (dep. 19/07/2017) Rv. 270808 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta per distrazione - Conferimento di beni in un Gruppo Europeo di Interesse Economico - Mancata iscrizione del Gruppo a norma del Regolamento CEE n. 25/7/2137 del 1985 - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Configura il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione il conferimento, da parte dell'amministratore, di beni della società fallita in un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) - a prescindere dall'avvenuta iscrizione di quest'ultimo ai sensi del Regolamento CEE n. 25/7/2137 del 1985 e dal conseguente acquisto della capacità giuridica da parte dell'ente - in quanto il vincolo impresso ai beni mediante il contratto di costituzione del GEIE comporta il sorgere di un'obbligazione a carico del patrimonio della fallita nei confronti degli altri soci fondatori, in grado di determinare un pericolo per gli interessi dei creditori preesistenti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)