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Sez. 3, Sentenza n. 1885 del 11/02/2002 (Rv. 552159 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Applicazione - Presupposti - Espletamento di consulenza tecnica ritenuta inidonea a consentire una precisa quantificazione del danno - Ricorso a criteri equitativi - Ammissibilità - Motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 2002-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552159-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

In tema di liquidazione del danno, allorché, non essendo contestata la sussistenza di quest'ultimo ed essendo incerta soltanto la sua entità, per il relativo accertamento la disposta consulenza tecnica venga - nella valutazione discrezionale del giudice di merito - ritenuta inattendibile ed allo scopo inidonea, ben può farsi ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., atteso che in tal caso, non essendo il giudice tenuto a fare proprie le conclusioni della consulenza tecnica, sussiste la situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno, prevista dalla norma come presupposto della valutazione equitativa, la quale, peraltro, richiede la indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale si è pervenuti alla sua adozione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)