Sez. L, Sentenza n. 4894 del 14/05/1998 (Rv. 515469 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Applicabilità - Presupposti - Impossibilità o rilevante difficoltà probatoria - Necessità - Complessità della liquidazione - Insufficienza - Procedimento liquidativo - Motivazione - Previa valutazione delle risultanze probatorie e indicazione dei criteri adottati - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Il criterio sussidiario di valutazione equitativa del danno, di cui all'art. 1226 cod. civ., è utilizzabile - sempreché sia certa l'esistenza di un danno - solo se la sua precisa determinazione incorra in una impossibilità probatoria o, quanto meno, sia ostacolata da una rilevante difficoltà, mentre non è sufficiente la semplice complessità, che renda necessaria l'ammissione di una consulenza tecnica o il ricorso a valutazioni di tipo presuntivo; inoltre il giudice, nel procedere alla liquidazione equitativa, deve innanzitutto vagliare tutti gli elementi di prova raccolti in ordine all'ammontare del danno (al fine di rendere la liquidazione, per quanto possibile, corrispondente alla reale entità del pregiudizio) e quindi indicare, almeno sommariamente e sia pure con l'elasticità propria dell'istituto e dell'inerente ampio potere discrezionale, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)