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Sez. 1, Sentenza n. 976 del 18/01/2008 (Rv. 601302 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Sentenza su opposizione all'esecuzione - Impugnazione - Art. 616, come novellato dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 - Eccezione d'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601302-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE

È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 616 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, laddove stabilisce la non impugnabilità della sentenza pronunciata sull'opposizione all'esecuzione, attesa la specificità della materia nella quale la presenza di un titolo a monte, di natura giudiziale o negoziale, è ragione per la prospettata disparità di trattamento rispetto a situazioni creditorie prive di analogo presupposto; nè può considerarsi fondata la prospettazione di un contrasto con l'art. 24 Cost., poichè il diritto di difesa non è garantito per tutte le articolazioni del processo previste dall'ordinamento, in quanto l'unico limite imposto al legislatore ordinario è costituito dal settimo comma dell'art. 111, il quale mira a garantire per ogni sentenza, o provvedimento della libertà personale, la possibilità del ricorso in cassazione per violazione di legge, non anche il doppio grado del giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)