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Sez. 3, Ordinanza n. 6579 del 18/03/2009 (Rv. 607588 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Sentenza di merito su opposizione all'esecuzione - Ricorso ordinario per cassazione per soli motivi di competenza - Inammissibilità - Conversione in regolamento di competenza - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607588-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto esclusivamente per motivi attinenti alla competenza, avverso la sentenza che abbia deciso nel merito l'opposizione all'esecuzione in epoca successiva all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 616 cod. proc. civ., trattandosi di sentenza non impugnabile, avverso la quale la predetta impugnazione è ammessa solo se investe anche il merito; tale ricorso, tuttavia, può essere preso in esame come regolamento di competenza, qualora soddisfi tutti i requisiti necessari per valere come tale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)