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Sez. L, Sentenza n. 1114 del 14/02/1983 (Rv. 425892 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SUBORDINAZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425892-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SUBORDINAZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La sussistenza della subordinazione, che costituisce una caratteristica indefettibile del rapporto di lavoro subordinato (l'accertamento del quale, ad opera del giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato), può risultare, in particolare, anche dall'assoggettamento del lavoratore alle istruzioni impartitegli dal datore di lavoro. (V 3355/79, mass n 399754; (V 245/77, mass n 383772).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)