Sez. 1, Sentenza n. 19108 del 06/11/2012 (Rv. 624373 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Oggetto - Natura solutoria di accrediti su conto anticipi - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
La revocatoria dei versamenti in conto corrente bancario ha il suo presupposto di fatto nell'esistenza di un pagamento, eseguito dal correntista o da terzi ed accreditato dalla banca, con conseguente riduzione del credito di questa nei confronti del correntista medesimo. In particolare, l'accredito su di un conto anticipi (derivante dal pagamento dei titoli) ha effetto solutorio del credito della banca derivante dall'anticipo sugli effetti o sulle fatture versate in precedenza dal cliente, solo laddove esso abbia la sua provvista nell'utilizzazione di danaro di quest'ultimo o, in mancanza, nel pagamento dei titoli da parte di un terzo. Qualora nessuna di tali ipotesi si verifichi, perché il credito esigibile della banca, annullato su di un conto passivo, sia stato riportato, per il medesimo importo, a debito del cliente su un altro conto passivo non affidato, l'operazione assume, invece, mero valore contabile, non estinguendo alcun debito del cliente, né riducendo l'esposizione della banca, onde difettano i presupposti di applicabilità dell'art. 67, secondo comma, legge fall.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1853
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)