Sez. 1, Sentenza n. 17268 del 12/07/2013 (Rv. 627351 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Anticipazioni bancarie, in favore di società poi fallita, assistite da contestuali cessioni di crediti di quest'ultima - Pagamenti dei debitori ceduti - Rimesse accreditate sul conto corrente della società cedente - Revocabilità ex art. 67, secondo comma, legge fall. - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In ipotesi di anticipazioni bancarie disposte in favore di società poi fallita ed assistite da contestuali cessioni di crediti da parte di quest'ultima, sono suscettibili di revocatoria, ex art. 67, secondo comma, legge fall., ove eseguiti nel periodo sospetto e ricorrendo la "scientia decoctionis" dell'"accipiens", gli accrediti sui conti correnti della cedente di somme costituite dai pagamenti effettuati alla banca dai debitori ceduti nella misura in cui eccedano le anticipazioni a fronte delle quali le cessioni erano state stipulate, essendo indubitabile che tali eccedenze siano state utilizzate dalla banca per ridurre l'esposizione debitoria della menzionata società nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 1858
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)