Sez. 6, Sentenza n. 43506 del 23/10/2009 Cc. (dep. 13/11/2009) Rv. 245024 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - ESTENSIONE DELL'ESTRADIZIONE CONCESSA | Persona già consegnata allo Stato richiedente - Nuova richiesta pervenuta nelle more della prima procedura - Applicabilità della disciplina prevista dall'art. 710 cod. proc. pen. - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - ESTENSIONE DELL'ESTRADIZIONE CONCESSA
In tema di estradizione per l'estero, la disciplina relativa all'estensione dell'estradizione di cui all'art. 710 cod. proc. pen. è applicabile non solo nell'ipotesi in cui la nuova domanda pervenga dopo la consegna dell'estradando, ma anche quando quest'ultima sia stata già disposta e eseguita al momento della decisione sulla seconda domanda. (Fattispecie relativa all'estensione di un'estradizione verso la Repubblica di Romania).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 710, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)