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Sez. 6, Sentenza n. 19147 del 10/03/2009 Cc. (dep. 07/05/2009) Rv. 243580 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - ESTENSIONE DELL'ESTRADIZIONE CONCESSA | Persona già consegnata allo Stato richiedente - Nuovo titolo restrittivo - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243580-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - ESTENSIONE DELL'ESTRADIZIONE CONCESSA

In tema di estradizione per l'estero, ai fini della estensione dell'estradizione di persona già consegnata allo Stato richiedente, non costituisce un presupposto della domanda l'esistenza di un nuovo titolo restrittivo, dovendo l'autorità richiesta stabilire solo, in forza del principio di specialità dell'estradizione, se questa possa essere estesa anche ad altri fatti di rilevanza penale che non formavano oggetto della precedente domanda e che siano temporalmente anteriori alla consegna. (Fattispecie relativa all'estensione di un'estradizione verso la Repubblica di Romania).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 710, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 14 com. 1 lett. A, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)