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Sez. 5, Sentenza n. 9795 del 07/05/2014 (Rv. 630688 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE | Contributo diretto lavorativo (cosiddetta "minimum tax") - Termine per la riscossione - Natura - Individuazione.
Stato
decisa il 2014-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630688-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE

Il termine sancito per l'esercizio della pretesa tributaria di adeguamento del reddito sulla base del contributo diretto lavorativo (cosiddetta "minimum tax"), da individuarsi in quello ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha natura decadenziale, sicché non soffre interruzioni e la decadenza può essere esclusa soltanto dal compimento, entro il tempo stabilito, dell'atto a cui si riferisce. Né ha rilievo il previo espletamento, da parte del contribuente, della procedura prevista dell'art. 11 bis, comma 3, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che affida ad una commissione provinciale di natura amministrativa, "ad hoc" costituita, la valutazione sui presupposti per ottenere l'esonero dall'applicazione delle disposizioni in materia.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 11 bis com. 3, Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)