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Sez. 5, Sentenza n. 6857 del 20/03/2009 (Rv. 607306 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE | Contributo diretto lavorativo (c.d. "minimum tax") - Esonero - Condizioni - Procedura amministrativa ex art. 11 bis d.l. n. 384 del 1992 - Natura pregiudiziale o sostitutiva rispetto al ricorso giurisdizionale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607306-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE

Il ricorso in sede giurisdizionale del contribuente avverso l'atto con cui l'Amministrazione provveda all'adeguamento del reddito sulla base del contributo diretto lavorativo (c.d. "minimum tax"), secondo le previsioni dell'art. 11-bis, comma 1, del d.l. n. 394 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992, non può ritenersi sostituito, né subordinato all'esaurimento della procedura prevista dell'art. 11-bis, cit., comma 3, - che affida ad una commissione provinciale di natura amministrativa, "ad hoc" costituita, la valutazione sui presupposti per ottenere l'esonero dall'applicazione delle disposizioni in materia - poiché, altrimenti, sarebbe compromesso il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., l'unica a dover essere assicurata davanti all'autorità preposta alla tutela dei diritti soggettivi con pienezza del rispetto del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 11 bis, Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)