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Sez. 1, Sentenza n. 4741 del 07/09/1979 (Rv. 401311 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - IN GENERE - SUCCESSIONE APERTA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR N 637 DEL 1972 - DEBITO NON DETRAIBILE PERCHE ACCERTATO E LIQUIDATO SOLO IN VIRTU DI SUCCESSIVA SENTENZA EMESSA A CARICO DEGLI EREDI - DEROGABILITA CONSEGUENTE ALLA SOTTOPOSIZIONE DEL DE CUIUS A SEQUESTRO CONSERVATIVO PER IL DEBITO IN QUESTIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401311-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - IN GENERE - SUCCESSIONE APERTA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR N 637 DEL 1972 - DEBITO NON DETRAIBILE PERCHE ACCERTATO E LIQUIDATO SOLO IN VIRTU DI SUCCESSIVA SENTENZA EMESSA A CARICO DEGLI EREDI - DEROGABILITA CONSEGUENTE ALLA SOTTOPOSIZIONE DEL DE CUIUS A SEQUESTRO CONSERVATIVO PER IL DEBITO IN QUESTIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di deduzione dell'asse ereditario di passivita del defunto, che, riguardando successione apertasi prima dell'entrata in vigore del DPR 26 ottobre 1972 n 637, resti regolata dalla legge tributaria di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3270, la non detraibilita di un debito, a norma dell'art 45 di detto decreto, per il fatto che esso risulti certo e liquido solo in forza di successiva sentenza emessa a carico degli eredi, non trova deroga in relazione alla circostanza che per il debito medesimo il de cuius abbia subito un sequestro conservativo, qualora, al tempo della denuncia di successione, il bene colpito dal sequestro risulti liberato dalla misura cautelare, per avere gli eredi prestato una cauzione in denaro ai sensi dello art 684 cod proc civ. in tale situazione, infatti quel bene entra in successione libero da vincoli, per effetto dell'indicata cauzione e della conseguente revoca del sequestro, e, quindi, non puo invocarsi la disciplina prevista dall'art 55 del citato decreto, che regola la diversa ipotesi dei beni sottoposti a sequestro al momento della denuncia di successione ed al diverso fine della loro temporanea non inclusione nell'asse ereditario; ne puo sostenersi che il patrimonio relitto risulti impoverito della somma versata a titolo di cauzione, tenuto conto che l'eventuale perdita della somma stessa si verifica in un momento successivo, con la conversione del vincolo cauzionale in vincolo pignoratizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 684 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 686, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 55, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 13 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)