Sez. 5, Sentenza n. 668 del 15/01/2007 (Rv. 595262 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - IN GENERE | Debiti del "de cuius" - Accertamento con sentenza provvisoriamente esecutiva - Deducibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, non sono deducibili i debiti del defunto risultanti da una sentenza provvisoriamente esecutiva, in quanto tale pronuncia, pur rendendo plausibile la spettanza del diritto, e quindi possibile l'esecuzione, non consente di ritenerne definitivamente accertata l'esistenza, ben potendo essere riformata in tutto o in parte.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)