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Sez. 1, Sentenza n. 8251 del 28/07/1995 (Rv. 493461 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE | Società concessionarie per la vendita di autoveicoli della stessa fabbrica - Reciproco divieto di negoziare con clienti non residenti nelle rispettive zone - Stipulazione prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 - Validità.
Stato
decisa il 1995-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493461-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE

Il contratto, con il quale due società italiane, operanti nel territorio nazionale quali concessionarie per la vendita di autoveicoli della stessa fabbrica, fissino un reciproco divieto di negoziare con clienti non residenti nelle rispettive zone, non è affetto da invalidità, nella disciplina previgente a quella introdotta in via innovativa dall'art. 2 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, sotto il profilo di contrasto con i regolamenti CEE n. 83 e n. 123 del 1985, atteso che questi, dando attuazione all'art. 85 del Trattato, si occupano esclusivamente della disciplina della concorrenza nel mercato comune, cioè nei rapporti fra imprese presenti in Paesi diversi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST., Regolam. Comunitario del 1983 num. 83, Regolam. Comunitario del 1984 num. 123, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)