Sez. 1, Sentenza n. 7733 del 21/08/1996 (Rv. 499303 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE | Diritti incisi da accordo tra imprese diretto a disciplinare la concorrenza - Disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge n. 287 del 1990 - Libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. - Posizione giuridica del soggetto privato in quanto tale - Configurabilità - Disponibilità dei relativi diritti - Compromettibilità ad arbitri rituali - Sussistenza - Fattispecie.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE
La qualificazione come disponibili o non disponibili, ai fini della compromettibilità in arbitri rituali delle relative controversie, dei diritti incisi da un accordo concluso, prima dell'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1990 n. 287, da due imprese per disciplinare la reciproca concorrenza, va valutata - dato che la legge del 1990 non contiene alcuna disposizione transitoria o, comunque derogatoria del principio di irretroattività - alla luce del diritto previgente e in particolare dell'art. 2596 cod. civ., il quale, nel porre limiti alla libertà di iniziativa economica sotto il profilo della disciplina delle autolimitazione negoziale della concorrenza, non deroga al principio che la libertà di iniziativa economica privata garantita dall'art. 41, primo comma, Cost. (benché possa essere limitata a tutela di interessi individuali o della collettività, a norma dell'art. 42, secondo e terzo comma, Cost.) attiene a materia disponibile, in quanto espressione della libertà di scelta e di svolgimento delle attività economiche riconosciuta al soggetto privato in quanto tale. (Nella specie, proposta nel settembre 1991 da una delle imprese contraenti azione davanti alla Corte d'appello competente per territorio per la dichiarazione di nullità - per violazione prima della legge comunitaria "antitrust" e poi della legge n. 187 del 1990 - di accordo, stipulato nel 1989, relativo alla ripartizione delle quote di mercato, alle condizioni da praticare alla clientela e alla costituzione di una società per l'acquisto di un'azienda concorrente, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza degli arbitri, in applicazione della clausola compromissoria relativa alle controversie nascenti dal contratto, con salvezza della possibilità del giudice arbitrale di sindacare la validità o l'efficacia del contratto o di sue specifiche clausole).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)