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Sez. U, Ordinanza n. 23425 del 17/08/2025 (Rv. 675781-01)

ALIMENTI - AVENTI DIRITTO - IN GENERE | Obbligazioni alimentari - Competenza giurisdizionale - Art.3 Reg. CE n. 4 del 2009 - Cittadini di Paesi terzi - Applicabilità - Fattispecie. GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675781-01

ALIMENTI - AVENTI DIRITTO - IN GENERE

La competenza giurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari è regolata dall'art. 3 del Reg. CE n. 4/2009, il quale si applica anche nei confronti dei cittadini di Paesi terzi, dal momento che contempla, quali criteri di collegamento idonei a radicare la giurisdizione, la residenza abituale del creditore e del debitore, indipendentemente dal fatto che siano o meno cittadini dell'Unione. (Fattispecie relativa a una domanda di revisione delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di scioglimento di un matrimonio celebrato in Albania tra cittadini albanesi, entrambi residenti in Italia).

Regolam. Consiglio CEE 18/12/2008 num. 4 art. 3, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)