Sez. U, Ordinanza n. 23425 del 17/08/2025 (Rv. 675781-01)
ALIMENTI - AVENTI DIRITTO - IN GENERE | Obbligazioni alimentari - Competenza giurisdizionale - Art.3 Reg. CE n. 4 del 2009 - Cittadini di Paesi terzi - Applicabilità - Fattispecie. GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - In genere.
ALIMENTI - AVENTI DIRITTO - IN GENERE
La competenza giurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari è regolata dall'art. 3 del Reg. CE n. 4/2009, il quale si applica anche nei confronti dei cittadini di Paesi terzi, dal momento che contempla, quali criteri di collegamento idonei a radicare la giurisdizione, la residenza abituale del creditore e del debitore, indipendentemente dal fatto che siano o meno cittadini dell'Unione. (Fattispecie relativa a una domanda di revisione delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di scioglimento di un matrimonio celebrato in Albania tra cittadini albanesi, entrambi residenti in Italia).
Regolam. Consiglio CEE 18/12/2008 num. 4 art. 3, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)