Sez. U - , Ordinanza n. 18299 del 25/06/2021 (Rv. 661653 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Controversia relativa a materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Convenuto non domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea - Giuridizione italiana - Sussistenza - Condizioni - Criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 - Applicabilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell'art.3, comma 2, della l. n.218 del 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)