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Sez. 6, Sentenza n. 556 del 17/02/1999 Cc. (dep. 26/08/1999) Rv. 214170 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Enti ecclesiastici - Vincolo - Valutazione - Criteri - Indici di riferimento.
Stato
decisa il 1999-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214170-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE

Ai sensi legge 1 agosto 1939 n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico ovvero storico, gli oggetti che appartengono alle province, ai comuni e agli enti e istituti legalmente riconosciuti sono inalienabili, salvo che non intervengano le prescritte autorizzazioni. Quando i beni appartengono a province, comuni o enti e istituti legalmente riconosciuti, il vincolo di interesse storico o artistico si instaura anche se essi non sono compresi negli elenchi previsti dal primo comma dell'art. 4 della citata legge, ed anche se da tempo sono sottratti alla loro originaria destinazione. (Nella fattispecie, trattandosi di beni ecclesiali, la Corte ha ritenuto che la valutazione del loro interesse artistico ovvero storico, dovesse effettuarsi sulla base degli indici di riferimento dell'art. 1 della legge n. 1089/1939).

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 1 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)