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Sez. 3, Sentenza n. 1463 del 04/12/1998 Ud. (dep. 04/02/1999) Rv. 212391 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Enti riconosciuti - Chiese Parrocchia, titolare - Vendita dei beni - Sussistenza del reato.
Stato
decisa il 1998-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212391-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE

Le cose che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, appartenenti ad Enti o Istituti legalmente riconosciuti - fra i quali vanno sicuramente annoverati anche gli Istituti ecclesiastici cui fanno capo le Chiese aperte al culto - non possono essere alienate se non previa autorizzazione del Ministero competente. Ai sensi dell'art. 3 legge 1 giugno 1939, n. 1089, il decreto impositivo del vincolo deve essere notificato solo se relativo a cose appartenenti a privati, mentre per quelle appartenenti ad Istituto legalmente riconosciuti, il vincolo è efficace a prescindere da qualsiasi notifica del provvedimento ed anche se le cose non sono state comprese negli elenchi che i rappresentanti degli Enti sono obbligati a presentare. Commette, pertanto, il reato di cui all'art. 62 legge n. 1089 del 1939 (che è di dolo generico e richiede soltanto la coscienza e volontà della alienazione) il titolare di una Parrocchia che alieni senza autorizzazione una cosa di interesse artistico appartenente ad una Chiesa aperta al pubblico.

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)