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Sez. 1, Sentenza n. 3601 del 28/04/1990 (Rv. 466926 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - IN GENERE - COSIDDETTA IMPEGNATIVA DI VENDITA DI AUTOVEICOLI - NEGOZI TRASLATIVI CON INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO - SOGGEZIONE ALLA CONTABILIZZAZIONE FISCALE - MANCATA REGISTRAZIONE PRESSO IL P.R.A. - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466926-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - IN GENERE - COSIDDETTA IMPEGNATIVA DI VENDITA DI AUTOVEICOLI - NEGOZI TRASLATIVI CON INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO - SOGGEZIONE ALLA CONTABILIZZAZIONE FISCALE - MANCATA REGISTRAZIONE PRESSO IL P.R.A. - IRRILEVANZA.*

Le cosiddette impegnative di vendita di autoveicoli, ove risultino integrare negozi traslativi di detti beni con indicazione del relativo corrispettivo, vanno considerate Atti contenenti menzione di operazioni imponibili (art. 53 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), e quindi soggette alla contabilizzazione fiscale ai fini dell'i.V.A. Senza che possa avere rilievo la loro mancata registrazione presso il pubblico registro automobilistico atteso che detta registrazione è uno strumento di pubblicità che non incide sul perfezionamento e sull'efficacia "inter partes" dell'atto traslativo. (V 7070/86, mass n 449150).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)