diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7070 del 29/11/1986 (Rv. 449150 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI MOBILI - BENI MOBILI PER I QUALI È RICHIESTA LA PUBBLICITÀ - AUTOVEICOLI - TRASCRIZIONE DELLA VENDITA NEL P.R.A. - REQUISITO DI VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL TRASFERIMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - VALIDITÀ DELLA VENDITA - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449150-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI MOBILI - BENI MOBILI PER I QUALI È RICHIESTA LA PUBBLICITÀ - AUTOVEICOLI - TRASCRIZIONE DELLA VENDITA NEL P.R.A. - REQUISITO DI VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL TRASFERIMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - VALIDITÀ DELLA VENDITA - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La trascrizione dell'atto di vendita dell'autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non è requisito di validità e di efficacia del trasferimento del diritto di proprietà, non avendo essa valore costitutivo e configurando, invece, un mero strumento legale di pubblicità e di tutela inteso a dirimere i conflitti tra persone aventi causa dal medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene; pertanto, gli autoveicoli ben possono essere validamente alienati con la semplice Forma verbale consensuale, di cui può essere data dimostrazione con ogni mezzo di prova. (V 865/81, mass n 411361; (V 503/78, mass n 389799; (V 2527/69, mass n 342093).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)