Sez. 2, Sentenza n. 5025 del 17/11/1977 (Rv. 388630 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - GRAVOSE (IMPOSIZIONE DI SERVITU) - NORME SULLE DISTANZE - LIMITAZIONI NEGLI EDIFICI IN REGIME DI CONDOMINIO - FONDAMENTO - SERVITU RECIPROCHE TRA GLI APPARTAMENTI COMPONENTI IL CONDOMINIO COSTITUITE PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA O PER CONTRATTO - INNOVAZIONI SU PARTI COMUNI DELLO EDIFICIO - DISTANZE LEGALI DALLE PARTI DI PROPRIETA ESCLUSIVA - OBBLIGO DI OSSERVANZA - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - GRAVOSE (IMPOSIZIONE DI SERVITU) - NORME SULLE DISTANZE - LIMITAZIONI NEGLI EDIFICI IN REGIME DI CONDOMINIO - FONDAMENTO - SERVITU RECIPROCHE TRA GLI APPARTAMENTI COMPONENTI IL CONDOMINIO COSTITUITE PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA O PER CONTRATTO - INNOVAZIONI SU PARTI COMUNI DELLO EDIFICIO - DISTANZE LEGALI DALLE PARTI DI PROPRIETA ESCLUSIVA - OBBLIGO DI OSSERVANZA - LIMITI.*
Le limitazioni all'applicazione delle norme sulle distanze negli edifici in regime in condominio, anche nei rapporti tra le proprieta individuali, non trovano giustificazione nel fatto che la normativa del condominio e della comunione costituisca un sistema chiuso ed escludente altri limiti per i diritti dei singoli, bensi hanno origine nella esistenza di una serie di servitu reciproche tra gli appartamenti componenti il condominio, le quali servitu sono costituite per destinazione del padre di famiglia nel caso del costruttore dell'edificio, che successivamente proceda alla sua vendita frazionata, ovvero per convenzione tra gli aventi diritto. Pertanto, nella realizzazione di innovazioni su parti comuni dello edificio - anche se effettuate dal condominio e non da un singolo condomino - e fatto Obbligo di rispettare le norme sulle distanze legali nei confronti della parte di edificio di proprieta esclusiva di un condomino, salva l'espressa autorizzazione di questo, avente il valore della Costituzione pattizia di una nuova servitu.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)