Sez. L, Sentenza n. 6333 del 06/06/1995 (Rv. 492687 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Assegnazione di nuove e più ridotte mansioni e mantenimento della medesima qualifica - Violazione dell'art. 2103 cod. civ. - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Nell'ipotesi in cui il lavoratore sia privato di parte del complesso delle diverse mansioni precedentemente svolte, la violazione della disciplina dell'art. 2103 cod. civ. in tema di esercizio dello "ius variandi" non è esclusa dall'identità di qualifica prevista per le nuove (e più ridotte) mansioni, atteso che tale norma tende a garantire l'irreversibilità della posizione professionale raggiunta dal lavoratore medesimo, che è correlata ma non (necessariamente) coincidente con l'inquadramento, dipendendo dal patrimonio di cognizioni richiesto ed utilizzato nelle mansioni espletate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)