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Sez. L, Sentenza n. 3340 del 10/04/1996 (Rv. 496913 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Corretto esercizio dello " jus variandi" - Presupposti - Verifica dell'equivalenza delle mansioni - Portata - Salvaguardia della professionalità acquisita - Necessità.
Stato
decisa il 1996-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496913-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Ai fini della valutazione della sussistenza di un corretto esercizio dello "jus variandi", non è sufficiente verificare se le nuove mansioni siano comprese nel livello contrattuale nel quale è inquadrato il dipendente, essendo necessario verificare altresì l'equivalenza in concreto di tali mansioni con quelle in precedenza svolte alla stregua del contenuto, della natura e delle modalità di svolgimento delle stesse; la suddetta equivalenza, infatti presuppone che le nuove mansioni, pur se non identiche a quelle in precedenza espletate, corrispondano alla specifica competenza tecnica del dipendente, ne salvaguardino il livello professionale e siano comunque tali da consentire l'utilizzazione del patrimonio di esperienza lavorativa acquisito nella pregressa fase del rapporto. Ne consegue che sussiste la violazione del disposto di cui all'art. 2103 cod. civ. qualora le nuove mansioni, pur comprese nel livello contrattuale già attribuito al dipendente, comportino una lesione del suo diritto a conservare la competenza o professionalità maturata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)