Sez. 3, Sentenza n. 852 del 27/05/1968 Ud. (dep. 17/08/1968) Rv. 109105 - 01
CASELLARIO GIUDIZIALE - PROVVEDIMENTI DA ISCRIVERSI NEL CASELLARIO - CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE OBLAZIONABILE -CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - E SOGGETTA A ISCRIZIONE NEL CASELLARIO - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO PER LA CONCESSIONE O IL DINIEGO DEL BENEFICIO -SUSSISTENZA DI INTERESSE.*
CASELLARIO GIUDIZIALE - PROVVEDIMENTI DA ISCRIVERSI NEL CASELLARIO - CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE OBLAZIONABILE -CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - E SOGGETTA A ISCRIZIONE NEL CASELLARIO - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO PER LA CONCESSIONE O IL DINIEGO DEL BENEFICIO -SUSSISTENZA DI INTERESSE.*
La pronunzia di condanna per contravvenzione oblazionabile e soggetta ad iscrizione al casellario quando sia stato concesso il beneficio della condizionale. Ne consegue che il condannato sub condicione, da un lato si sottrae all'adempimento punitivo, liberandosi dalla sofferenza della pena (detentiva o pecuniaria), sempreche le prescrizioni imposte dalla legge o dal giudice siano state osservate, ma dall'altro vede modificato in senso sfavorevole il proprio status poenalis con tutte le ripercussioni che la registrazione della condanna comporta. D'altra parte, ove il beneficio non venga accordato, il reo deve sottostare al pagamento dell'ammenda inflittagli, ma riesce a conservare inalterata la propria posizione soggettiva nell'ambito dell'ordinamento penalistico. Trattasi, pertanto, di due situazioni giuridiche, nettamente differenziate, nei confronti di ciascuna delle quali l'atteggiamento interiore del colpevole si profila in modo diverso, integrando il relativo interesse richiesto per l'ammissibilita dell'impugnazione. (contra, 105413, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)