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Sez. 3, Sentenza n. 6210 del 26/03/1973 Ud. (dep. 20/09/1973) Rv. 124913 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONTRAVVENZIONE OBLABILE - ISCRIZIONE NEL CASELLARIO GIUDIZIALE - SUSSISTENZA DELL'INTERESSE.*
Stato
decisa il 1973-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124913-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONTRAVVENZIONE OBLABILE - ISCRIZIONE NEL CASELLARIO GIUDIZIALE - SUSSISTENZA DELL'INTERESSE.*

Il punto della sentenza relativo alla concessione della sospensione condizionale della pena puo formare oggetto di impugnazione da parte del condannato quando, trattandosi di contravvenzione oblabile, il beneficio comporti ai sensi dell'art 604, comma secondo cod proc pen, l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale. Infatti l'interesse alla sospensione della pena non comporta l'automatico sacrificio dell'interesse ad evitare l'iscrizione della condanna nel casellario, ma al contrario le due situazioni sono tra loro nettamente differenziate e nei confronti di ciascuna di esse l'atteggiamento interiore del colpevole si profila in modo diverso, cosi da integrare l'interesse richiesto per l'ammissibilita dell'impugnazione. (Conf 109105, anno 1968; contra 121645, anno 1972).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)