Sez. L, Sentenza n. 587 del 22/01/1987 (Rv. 450315 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - POTERI ORGANIZZATIVI DEL DATORE DI LAVORO - DISTRIBUZIONE DEL LAVORO NELL'ARCO DELLA GIORNATA E DELLA SETTIMANA - LIMITI - MODIFICAZIONE UNILATERALE DELL'ORARIO DI LAVORO CON AUMENTO DELLE ORE DI PRESTAZIONE LAVORATIVA A PARITÀ DI RETRIBUZIONE - DIVIETO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - POTERI ORGANIZZATIVI DEL DATORE DI LAVORO - DISTRIBUZIONE DEL LAVORO NELL'ARCO DELLA GIORNATA E DELLA SETTIMANA - LIMITI - MODIFICAZIONE UNILATERALE DELL'ORARIO DI LAVORO CON AUMENTO DELLE ORE DI PRESTAZIONE LAVORATIVA A PARITÀ DI RETRIBUZIONE - DIVIETO.*
Il datore di lavoro nell'Esercizio dei poteri organizzativi riconosciutigli dagli artt. 2086, 2094 e 2104 cod. civ. può modificare, per esigenze dell'impresa e nel rispetto dei patti contrattuali, le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa dei dipendenti anche per quanto concerne la distribuzione del lavoro nell'arco della giornata e della settimana; ma non può unilateralmente modificare l'orario di lavoro sì che - a parità di retribuzione - risultino incrementate le ore della prestazione di lavoro. (principio affermato con riferimento ad un'ipotesi in cui il datore di lavoro aveva unilateralmente annullato l'orario di lavoro continuato di 37, 50 ore settimanali ripristinando il precedente orario "spezzato" di 40 ore settimanali). (V 1485/74, mass n 369593).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)