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Sez. U, Sentenza n. 1024 del 13/02/1990 (Rv. 465289 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE - PERSONALE UNICO DIPENDENTE DI UNITÀ SANITARIA LOCALE - PRESTAZIONI ESEGUITE IN REGIME DI COSIDDETTO PLUS ORARIO - ESPLETAMENTO ESEGUITE IN REGIME DI COSIDDETTO PLUS ORARIO - ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE IN ORDINE AI COMPENSI DOVUTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465289-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE - PERSONALE UNICO DIPENDENTE DI UNITÀ SANITARIA LOCALE - PRESTAZIONI ESEGUITE IN REGIME DI COSIDDETTO PLUS ORARIO - ESPLETAMENTO ESEGUITE IN REGIME DI COSIDDETTO PLUS ORARIO - ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE IN ORDINE AI COMPENSI DOVUTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

Le prestazioni del personale medico, dipendente di unità sanitaria locale, eseguite in regime di cosiddetto plus orario, cioè nell'ambito della struttura ospedaliera, ma fuori del normale orario di lavoro, secondo l'istituto dell'incentivazione della produttività, quale previsto e disciplinato dagli artt. 59-66 dell'accordo nazionale del personale delle USL reso esecutivo con d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, configurano espletamento di attività libero-professionale, e, come tali, sono riconducibili ad un rapporto privatistico di lavoro autonomo, distinto dal rapporto pubblicistico d'impiego (analogamente a quanto si verificava nel previgente sistema dell'attività in compartecipazione), tenuto conto, in particolare, della non obbligatorietà, pur nel nuovo regime, delle prestazioni predette. Ne discende che la controversia fra detto personale e l'unità sanitaria, circa i compensi dovuti per tali prestazioni, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. (Conf 1002/87, mass n 450315).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 25/06/1983 num. 348 art. 69, DPR 25/06/1983 num. 348 art. 66, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)