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Sez. 1, Sentenza n. 4944 del 04/10/1996 Cc. (dep. 07/12/1996) Rv. 206072 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Espiazione di due terzi della pena in caso di condanna per determinati reati - Esigenza di tale requisito anche in caso di condanna antecedente alla norma che lo prevede - Violazione del principio di irretroattività - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 1996-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206072-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'art. 50, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario, nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma quarto, del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con modif. in legge 12 luglio 1991 n. 203 (in base alla quale, fra l'altro, nel caso di condanna per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 bis del medesimo ordinamento, l'ammissione della semilibertà non può aver luogo se non dopo l'espiazione di due terzi della pena inflitta), trova applicazione anche con riferimento a condanne precedenti all'entrata in vigore del citato D.L. n. 152/91, non dando ciò luogo a violazione del principio di irretroattività della legge penale, stabilito dall'art. 25 della Costituzione e dall'art. 2 cod. pen., atteso che tale principio si riferisce unicamente alle norme penali sostanziali e non anche a quelle inerenti alle modalità di esecuzione della pena e alla applicazione di misure alternative o altri benefici in favore del condannato, la cui disciplina resta affidata ai poteri discrezionali del legislatore ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)