Sez. 2, Sentenza n. 162 del 25/01/1971 (Rv. 349546 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - IN GENERE - ESENZIONE - CASE, CORTILI, AIE E GIARDINI - LIMITI - INELIMINABILITA DELL'INTERCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - IN GENERE - ESENZIONE - CASE, CORTILI, AIE E GIARDINI - LIMITI - INELIMINABILITA DELL'INTERCLUSIONE.*
La esenzione dalla servitu di passaggio coattivo delle case, dei cortili, delle aie e dei giardini, di cui all'ultimo comma dell'art 1051 cod civ, va limitato al caso in cui vi sia la possibilita di scelta fra piu fondi, attraverso i quali si puo attuare il passaggio e almeno uno dei fondi stessi non sia costituito da case o pertinenze delle stesse. La norma predetta, pertanto, non ha applicazione quando, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata. (Conf 3517'69, massima n 343674).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)