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Sez. 2, Sentenza n. 6814 del 14/12/1988 (Rv. 461067 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI - CASE, CORTILI, GIARDINI E AIE AD ESSI ATTINENTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461067-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI - CASE, CORTILI, GIARDINI E AIE AD ESSI ATTINENTI - LIMITI.*

L'esenzione dalla servitù di passaggio coattivo, stabilita dall'ultimo comma dell'art. 1051 cod. civ. per le case, i cortili, i giardini e le aie ad essi attinenti, è limitata al caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; conseguentemente la norma indicata non trova applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili. (Conf 3517/79, mass n 399933; (Conf 3049/75, mass n 377138; (Conf 162/71, mass n 349546).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)