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Sez. 5, Sentenza n. 16848 del 24/07/2014 (Rv. 632237 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | d.lgs. n. 472 del 1997 - Principio di personalizzazione della sanzione amministrativa tributaria - Rafforzamento del regime previgente - Conseguenze - Violazioni anteriori - Solidarietà del rappresentante legale - Permanenza.
Stato
decisa il 2014-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632237-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE

In tema di violazione di norme tributarie, nella vigenza del regime previsto dagli artt. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 12 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, il rappresentante legale (nella specie il procuratore speciale) di una società è solidalmente responsabile per le sanzioni amministrative conseguenti (sebbene non per il debito principale d'imposta), nonostante l'intervenuta abrogazione di tali disposizioni in virtù dei d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e 472, avendo la disciplina più recente introdotto il più rigoroso principio di personalizzazione della sanzione tributaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 92 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 12, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)