Sez. 5, Sentenza n. 23333 del 15/10/2013 (Rv. 628888 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Sanzioni amministrative tributarie - Personalizzazione della sanzione ex art. 2 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - Retroattività - Esclusione - Violazioni anteriori all'entrata in vigore del cit. d.lgs. ma contestate o sanzionate successivamente - Applicazione dell'abrogato art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Conseguenze - Perdurante responsabilità solidale dell'amministratore - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE
In materia di violazione di norme tributarie (nella specie, relative a ritardato ed omesso versamento di ritenute alla fonte) il principio di personalizzazione della sanzione, introdotto dagli artt. 2 ed 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in virtù del quale le persone fisiche che hanno la rappresentanza di un soggetto passivo di imposta sono direttamente responsabili delle sanzioni per violazione delle norme tributarie commesse ad opera o nell'interesse della parte rappresentata o amministrata (quest'ultima comunque gravata da obbligazione solidale al pagamento di una somma pari alla sanzione erogata, ai sensi del citato art. 11, comma 1), si applica alle sole violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina (1 aprile 1998), così come sancito dall'art. 27 del d.lgs. cit., mentre per le violazioni di epoca precedente continuano a rispondere la società, l'associazione o l'ente, con permanenza della responsabilità solidale della persona fisica al pagamento, già prevista dall'abrogato art. 98, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non ricorrendo il principio del "favor rei", poiché detta abrogazione non ha avuto alcun effetto sulla norma incriminatrice.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)