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Sez. 5, Sentenza n. 28345 del 12/04/2019 Cc. (dep. 28/06/2019) Rv. 276523 - 01

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | Pene accessorie fallimentari - Art. 216, ultimo comma, legge fall. - Sentenza Corte cost. n. 222 del 2018 - Rideterminazione - Competenza del giudice di merito - Incidenza sull'accordo ex art. 445 cod. proc. pen. - Insussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276523-01

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE

La rideterminazione delle pene accessorie fallimentari, imposta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942, nella parte in cui dispone che "la condanna per uno dei delitti previsti nel presente articolo importa per la durata di anni dieci l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", pronunziata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, è di competenza del giudice di merito e non incide sull'accordo raggiunto dalle parti ex art. 445 cod. proc. pen., in quanto l'applicazione di dette sanzioni non rientra nella disponibilità dalle parti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)