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Sez. U - , Sentenza n. 28910 del 28/02/2019 Ud. (dep. 03/07/2019) Rv. 276286 - 01

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | Durata delle pene accessorie - Previsione legislativa di limiti minimi e massimi o di uno soltanto di tali termini - Criteri di commisurazione - Riferimento alla pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. – Esclusione – Applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. – Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276286-01

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE

La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva irrogato agli imputati le pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta per il periodo fisso di dieci anni richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)