Sez. 2, Sentenza n. 3754 del 22/10/1976 (Rv. 382456 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Essendo l'art 345 cod proc civ ispirato al criterio della unitarieta della istruzione relativa ad un determinato punto controverso - e, quindi, al divieto del frazionamento di essa in fasi successive - i mezzi istruttori di cui il suddetto articolo consente la deduzione o la produzione in appello sono solo quelli tendenti alla dimostrazione di fatti del tutto diversi e distinti da quelli che hanno formato oggetto delle prove gia espletate nel giudizio di primo grado. (V 278/71, mass n 349750).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)