Sez. 3, Sentenza n. 278 del 05/02/1971 (Rv. 349750 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - NOVITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - NOVITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA.*
Il principio della unitarieta e contestualita dell'istruzione probatoria, al quale si ispira la norma del secondo comma dell'art 345 cod proc civ, consente la deduzione ed ammissione in appello dei soli mezzi istruttori diretti ad accertare fatti del tutto distinti da quelli che hanno formato oggetto delle prove assunte nel precedente grado del giudizio. L'accertamento del giudice d'appello circa la sussistenza o la insussistenza del requisito della novita e incensurabile in Sede di legittimita. (V 3458'69, mass n 343576' 1112'69, mass n 339643).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)