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Sez. 2, Sentenza n. 4232 del 07/05/1987 (Rv. 452987 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE - LAVORI STRAORDINARI - DIFETTO DEL REQUISITO DELL'URGENZA - CONTRATTI RELATIVI - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DEI CONDOMINI.*
Stato
decisa il 1987-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452987-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE - LAVORI STRAORDINARI - DIFETTO DEL REQUISITO DELL'URGENZA - CONTRATTI RELATIVI - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DEI CONDOMINI.*

A differenza dei contratti conclusi dall'amministrazione nello Esercizio delle sue funzioni ed inerenti alla manutenzione dello edificio condominiale o all'uso normale delle cose comuni, che sono vincolanti per tutti i condomini ai sensi dell'art. 1131 cod. civ., quando invece si tratti di lavori che, seppure diretti alla migliore utilizzazione di cose comuni od imposti da una nuova normativa, comportino per la loro particolarità e consistenza un Onere di spesa rilevante, superiore a quello normalmente inerente alla manutenzione dell'edificio e che eccede per di più i limiti imposti dagli stessi condomini ai poteri dell'amministratore, la iniziativa del medesimo amministratore senza la preventiva deliberazione della assemblea è consentita solo se tali lavori presentino il carattere dell'urgenza. Difettando tale presupposto le iniziative assunte dall'amministratore stesso in riguardo ai lavori straordinari non creano obbligazioni per i condomini. (nella fattispecie le opere commissionate dall'amministratore in difetto di deliberazione dell'assemblea riguardavano la trasformazione dell'impianto termico condominiale per conformarlo alle prescrizioni della legge 30 aprile 1976 n. 373).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)