diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1640 del 22/02/1997 (Rv. 502620 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE | Contratto di appalto concluso dall'amministratore autorizzato dal condominio - Clausola per la misura degli interessi moratori a favore dell'appaltatore - Opponibilità al condominio - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502620-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Se l'amministratore di un condominio è autorizzato dall'assemblea dei condomini, senza riserva di approvazione di talune clausole, alla stipula di un contratto di appalto per provvedere alla manutenzione di parti comuni dell'edificio, validamente può pattuire, per il caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo all'appaltatore, interessi moratori superiori al tasso legale; conseguentemente il condominio è obbligato all'adempimento del debito derivante da tale clausola.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)