Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5928 del 13/04/2012 (Rv. 622085 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Risarcimento del danno da circolazione dei veicoli - Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore - Applicabilità del foro del consumatore - Esclusione - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE
In tema di responsabilità per la circolazione dei veicoli, l'azione diretta di cui all'art.149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicchè la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile e non si configura come quella del consumatore ai fini della competenza territoriale (principio affermato ai sensi dell'art.363 cod. proc. civ.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)