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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12599 del 22/05/2018 (Rv. 648747 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Azione ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 – Luogo di pagamento del credito ex art. 1182, comma 4, c.c. - Sede legale della società assicuratrice - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648747-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, l'azione diretta di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, non muta la natura risarcitoria dell'obbligazione ma comporta la sostituzione "ex lege" del soggetto debitore. Ne consegue che al titolare della posizione passiva debbono essere riferite le modalità di adempimento della prestazione che, in quanto avente ad oggetto un credito illiquido, ex art. 1182, comma 4, c.c. deve essere richiesto presso la sede legale della società assicuratrice del danneggiato-creditore, la quale, pertanto, assume esclusivo rilievo ai fini della individuazione della competenza territoriale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)