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Sez. L, Sentenza n. 14292 del 05/10/2002 (Rv. 557778 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Richiesta di pagamento di spettanze retributive - Indicazione dei relativi titoli - Sufficienza - Quantificazione monetaria delle pretese - Necessità - Esclusione - Indicazione delle circostanze di fatto - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557778-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO

Nel rito del lavoro, l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 414 n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi osservato, nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di pagamento di emolumenti e in genere di spettanze retributive, qualora siano specificamente indicati i relativi titoli in modo da consentire al convenuto la immediata ed esauriente difesa, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di una originaria quantificazione monetaria delle pretese; l'atto introduttivo non è invece idoneo a dar luogo ad un valido rapporto processuale allorquando si riduca ad una mera elencazione di spettanze previste dal CCNL senza indicazione dei fatti costitutivi e l'esposizione delle circostanze fattuali atte a far assumere loro una determinata consistenza quantitativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)