Sez. L, Sentenza n. 14292 del 05/10/2002 (Rv. 557778 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Richiesta di pagamento di spettanze retributive - Indicazione dei relativi titoli - Sufficienza - Quantificazione monetaria delle pretese - Necessità - Esclusione - Indicazione delle circostanze di fatto - Necessità - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel rito del lavoro, l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 414 n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi osservato, nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di pagamento di emolumenti e in genere di spettanze retributive, qualora siano specificamente indicati i relativi titoli in modo da consentire al convenuto la immediata ed esauriente difesa, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di una originaria quantificazione monetaria delle pretese; l'atto introduttivo non è invece idoneo a dar luogo ad un valido rapporto processuale allorquando si riduca ad una mera elencazione di spettanze previste dal CCNL senza indicazione dei fatti costitutivi e l'esposizione delle circostanze fattuali atte a far assumere loro una determinata consistenza quantitativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)